Visto di ingresso per cure mediche

Data ultima modifica: 30 Novembre 2018

Lo straniero che richiede il visto per cure mediche deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana

Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.

L’art. 36 del T.U. 286/98 prevede l’ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie.

I documenti richiesti per il rilascio di un visto di ingresso per cure mediche variano a seconda dei casi:

 

Straniero che chiede il visto per cure mediche

Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero, o il suo accompagnatore, deve presentare all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali
  • attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
  • documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore;
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.

 

Straniero che viene trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari, ai sensi dell’art. 12 – comma 2 – lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517

In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo. Il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.

Per maggiori chiarimenti sulla procedura di richiesta autorizzazione si consiglia di consultare la scheda servizi – Esame delle richieste di ingresso per cure in Italia di cittadini extracomunitari.

 

Straniero che viene trasferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell’art. 32 – comma 15 – della legge 27.12 1997, n. 449

Le Regioni, possono autorizzare, d’intesa con il Ministero della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

  • cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;
  • cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Tutte le informazioni sono tratte dal sito del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, e dai siti delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiana nei paesi di origine. La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio del visto per cure mediche. Per effetto di specifici accordi locali approvati dalla Commissione europea, è possibile che i documenti richiesti siano in tutto o in parte diversi da quelli elencati. Rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato italiano competente per ulteriori informazioni

Documenti allegati