Rilascio Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. D-bis d.lgs. 286/1998 – stranieri già presenti sul territorio

Data ultima modifica: 4 Novembre 2021

Premessa

E’ possibile, per gli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche. Le condizioni di salute di particolare gravità devono essere accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello straniero, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

Il permesso di soggiorno:

  • ha la stessa durata della durata presunta del trattamento terapeutico, attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno
  • consente lo svolgimento di attività lavorativa
  • è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
  • è rinnovabile finche’ persistono le gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie debitamente certificate
  • è valido solo nel territorio nazionale

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RILASCIO

  • Passaporto o documento equipollente in corso di validità
  • Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 286/1998
  • Certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, attestante le gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso in caso di rientro nel paese di origine
  • 4 fotografie

1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni

* Per le Questure di Monza e di Milano l’appuntamento deve essere richiesto online tramite il sito: https://prenotafacile.poliziadistato.it/

(selezionare nel menù a tendina: Rilascio/Rinnovo/Duplicato permesso temporaneo di soggiorno per cure mediche (art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con art.19, comma 2, lettera D-bis Dlgs 286/98)

NB: Il permesso di soggiorno per cure mediche è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo