Rilascio del Permesso di soggiorno per casi speciali (ex motivi umanitari)

Data ultima modifica: 23 Dicembre 2020

Premessa:

Il permesso di soggiorno “casi speciali” ex motivi umanitari viene rilasciato dalla Questura, ai sensi dell’art. 1 comma 9 D.L. 113/2018, nei casi di riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione Territoriale (oggi, solo nei casi di decisioni della Commissione Territoriali adottate prima del 5/10/2018) o del Tribunale (che applica per tutte le domande di protezione internazionale presentate prima della entrata in vigore del C.d. D.L. sicurezza, la normativa antecedente).
Infatti, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni in L. n. 132/2018 (cd. Decreto sicurezza- Salvini), a partire dal 5/10/2018 le Questure non possono più rilasciare il permesso di soggiorno con la dicitura “motivi umanitari”, ma solo “casi speciali”, nelle ipotesi sopra individuate.

Il permesso di soggiorno “casi speciali” (ex motivi umanitari):
– ha una durata di anni due
– consente l’esercizio di attività lavorativa
– alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo
– in caso di mancata conversione alla scadenza, le Questure rilasceranno, previa richiesta dell’interessato e parere della Commissione Territoriale competente, un permesso di soggiorno per protezione speciale.

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RILASCIO:

• Decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione umanitaria (o del Tribunale se il riconoscimento è avvenuto da parte del Giudice a seguito di ricorso)
• n. 2 fotografie

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