Minori stranieri non accompagnati

Data ultima modifica: 7 Aprile 2022

Le persone di età inferiore ai 18 anni che raggiungono il territorio italiano senza genitori oppure che sono accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma che non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, vanno considerati “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA), a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n.47/2017. Il presunto MSNA deve essere segnalato alle autorità di polizia o alla Questura che provvederanno a interessare il tribunale per i minorenni, i comuni e i servizi sociali.

La segnalazione è necessaria per:

  • fornire immediata assistenza e accoglienza:
    • per i minori di età inferiore ai 14 anni l’accoglienza è assicurata dal Comune;
    • i maggiori di 14 anni vengono collocati all’interno di strutture governative preposte, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ai 30 giorni, per poi essere inseriti nei SAI;
  • aprire la tutela: fino a quando il tutore non viene nominato le sue funzioni vengono svolte in maniera provvisoria dal rappresentate legale della struttura di accoglienza dove è accolto il minore;
  • censire i MSNA all’interno della banca dati SIM (sistema informativi minori) istituita dal Ministero del Lavoro e per le Politiche sociali. L’inserimento dati avviene direttamente da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di un pubblico servizio e degli enti di assistenza. Diversamente i soggetti che non sono abilitati devono mandare una mail all’indirizzo moniristranieri@lavoro.gov.it

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