L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, basato su requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno e condizioni economiche.
Destinatari dell’ADI sono i nuclei familiari con almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 di età o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.
Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
REQUISITI DI CITTADINANZA, SOGGIORNO E RESIDENZA
Il richiedente deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide.
Con la Circolare n. 58 del 20/05/2026, l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’accesso all’ADI da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, ovvero:
- permesso per motivi di protezione sociale (art. 18 del Testo Unico Immigrazione);
- permesso per vittime di violenza domestica (art. 18-bis T.U.I.);
- permesso per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita (art. 18-ter T.U.I.).
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
Per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali) indicati dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.
REQUISITI ECONOMICI
- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 10.140 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui o 8.190 euro annui se il nucleo è composto da persone con età pari o superiore ai 67 anni o persone in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza.
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (esclusa abitazione principale) non superiore a 30.000 euro;
- un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente (incrementabile ìn base a componenti familiari);
ALTRI PRINCIPALI REQUISITI
- Nessuna proprietà di veicoli sopra specifiche cilindrate o di imbarcazioni/aeromobili;
- Non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non risiedere in strutture a totale carico pubblico.
La domanda di ADI può essere presentata on line sul sito INPS (con SPID, CIE o CNS), tramite CAF o Patronato.