Il Reddito di Cittadinanza
Il RDC è una “misura fondamentale di politica del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire l’informazione, l’istruzione, la formazione e la cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RDC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.” (art. 1).
Si tratta, come già era il REI, di una prestazione economica “condizionale” cioè condizionata alla adesione a un progetto di inserimento sociale al quale il nucleo richiedente deve aderire. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal progetto, la prestazione può essere revocata (nel periodo della “emergenza COVID” gli obblighi a carico dei percettori e la possibilità di revoca sono stati sospesi). Il limite massimo di reddito ISEE per accedere alla prestazione è euro 9.360, ma concorre con ulteriori limiti relativi al reddito, al patrimonio, ai beni di proprietà (in particolare un reddito familiare non superiore a 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza; 7.560 euro per la pensione di cittadinanza).
La prestazione economica si articola in un importo fino a un massimo di euro 6.000 annui, cui si aggiunge un ulteriore importo di euro 3.360 a rimborso del canone di affitto per le famiglie che vivono in appartamento in locazione oppure fino a un massimo di euro 1.800 per le famiglie che hanno contratto un mutuo per la casa. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo
Per quanto riguarda le prestazioni non monetarie sono previsti due percorsi:
• se nel nucleo richiedente sussiste almeno uno dei componenti che ha uno o più dei requisiti indicati all’art. 3, comma 5 (disoccupato da non più di 2 anni; oppure percettore di NASPI o disoccupato che abbia cessato la NASPI da non più di 2 anni; oppure aver già sottoscritto in passato un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego) il nucleo viene convocato, entro 30 giorni dall’inizio della erogazione della prestazione, presso il Centro per l’Impiego. Qui sottoscrive il “patto per il lavoro” contenente obblighi che prevedono la partecipazione ai colloqui, la ricerca attiva del lavoro, la frequenza a delle iniziative di formazione, l’accettazione (a determinate condizioni) delle offerte di lavoro e altro.
• se nessuno dei componenti rientra nelle condizioni di cui sopra o se comunque i bisogni del nucleo sono prevalentemente di tipo sociale e non occupazionale, il nucleo viene indirizzato presso i servizi sociali del Comune ove sottoscrive il patto per l’inclusione sociale che viene poi gestito da detti servizi. La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito: https://www.redditodicittadinanza.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.
Per tutti, italiani e stranieri, è previsto il requisito di 10 anni di residenza in Italia di cui gli ultimi due antecedenti la presentazione della domanda devono essere continuativi. I cittadini extra UE devono essere titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di protezione internazionale.
Per maggiori informazioni pag.59-60-61 Stranieri e Accesso alle Prestazioni Sociali e ai Servizi – ASGI