Assegno unico e universale (AUU)

Data ultima modifica: 22 Giugno 2026

L’Assegno Unico e Universale è stato istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46.

L’Assegno Unico e Universale è un contributo economico mensile erogato dall’INPS alle famiglie con figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità. Spetta a lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.

REQUISITI:

  • Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, o essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o di permesso di soggiorno per attesa occupazione autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
  • La circolare dell’Inps n. 23 del 9.2.2022 ha chiarito ulteriormente la categoria dei beneficiari riconoscendo il contributo economico anche:
    • ai titolari di protezione internazionale
    • agli apolidi
    • ai titolari di carta blu
    • ai cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia in forza dei rispettivi accordi euromediterranei
    • ai familiari extra UE di cittadini dell’Unione
    • ai titolari di permesso per ricongiungimento familiare
    • ai titolari di permesso per lavoro autonomo
  • Non possono accedervi i titolari di permesso per tirocinio e formazione professionale, per motivi di studio, per residenza elettiva, per visite, affari e turismo.
  • La circolare dell’Inps n. 41 del 07.04.2023 ha inoltre chiarito che tra i permessi di soggiorno che danno diritto a percepire l’assegno unico universale rientra anche il permesso per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina. 
  • La legge n. 50/2026 ha abrogato il requisito della residenza per almeno due anni. L’AUU spetta (a seguito di domanda) dal primo mese di residenza in Italia.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2026, ai fini dell’attribuzione dell’AUU si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente. Tale modifica al momento non si estende ai familiari soggiornanti in Stati extra UE.

Presentazione della domanda: online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS; tramite Patronato; o contattando il numero verde INPS 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164.

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