Bonus asilo nido – art.1 comma 355 L.11.12.2016 n. 232

Data ultima modifica: 11 Maggio 2021

Bonus asilo nido

Il “bonus asili nido” è istituito dalla legge di bilancio n. 232/2016, art. 1 comma 355 e spetta con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Si articola in due tipi di prestazione: a) un contributo a favore delle famiglie che sostengono il pagamento per rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati (il contributo è riconosciuto a fronte della dimostrazione del pagamento della retta); b) un contributo economico per le famiglie con bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie che impediscono la frequenza dell’asilo nido (il contributo è pagato indipendentemente dalla prova dell’esborso per assistenza al domicilio). Consiste in un buono che varia da € 1.500 a € 3.000 su base annua parametrato a undici mensilità, variabile in relazione al reddito ISEE e comunque (per il caso a) limitato alla spesa effettivamente sostenuta. Attualmente, dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 343 L. 160/2019, gli scaglioni di reddito sono i seguenti:

• ISEE fino a 25.000 = contributo fino a euro 3.000

• ISEE fino a 40.000 = contributo fino a euro 2.500

• ISEE oltre 40.000 = contributo fino a euro 1.500

Il buono viene corrisposto dall’INPS al genitore richiedente (padre o madre), previa presentazione (per l’ipotesi a) di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Per l’ipotesi b) è sufficiente la documentazione medica attestante il requisito sanitario.

Per maggiori informazioni, pagg. 49-50-51: Stranieri e Accesso alle Prestazioni Sociali e ai Servizi – ASGI