Bonus asilo nido – art.1 comma 355 L. 11.12.2016 n. 232

Data ultima modifica: 25 Giugno 2026

Il Bonus Asilo Nido è un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore dei genitori di bambini con età inferiore ai 3 anni.

REQUISITI

Spetta alle famiglie con figli:

  • di età inferiore a 3 anni;
  • che frequentano una struttura educativa (contributo asilo nido) quale:
    • nidi e micronidi;
    • sezioni primavera;
    • spazi gioco;
    • servizi educativi in contesto domiciliare;
  • che non possono frequentare l’asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate (contributo per supporto presso la propria abitazione).

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia;
  • Con riferimento ai cittadini extracomunitari, si precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:
    • titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
    • permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale;
    • permesso di soggiorno per attesa occupazione;
    • permesso di soggiorno per assistenza minori;
    • permesso di soggiorno per protezione speciale;
    • permesso di soggiorno per casi speciali;
    • permesso di soggiorno per protezione temporanea;
    • permesso di soggiorno per motivi familiari;
    • apolidi, titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
  • Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

L’importo del contributo, massimo 3.600 euro annui, è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per minorenni, neutralizzato degli importi erogati per l’Assegno unico e universale. In assenza di ISEE il contributo è erogato nella misura minima.

Con il messaggio n. 1136 del 31/03/2026, INPS ha comunicato l’apertura del servizio per presentare la domanda per il 2026. A partire dal 2026, le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino. In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ciascun figlio.

La domanda può essere presentata on line sul sito INPS o presso i Patronati.