Assegno sociale – art. 3 comma 6 L. 335/1995

Data ultima modifica: 25 Giugno 2026

L’Assegno sociale è una prestazione economica rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

REQUISITI

Per ottenere l’Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il beneficio è rivolto a:

  • cittadini italiani;
  • cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini apolidi, titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’Assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano. In caso di sospensione, se questa si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.

L’importo dell’Assegno per il 2026 è pari a 546,24 euro per 13 mensilità.

Per l’anno 2026, il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro se non coniugato, elevato a 14.202,24 euro se è coniugato.

La domanda può essere presentata online sul sito INPS o presso i Patronati.