Assegno sociale – art. 3 comma 6 L. 335/1995

Data ultima modifica: 11 Maggio 2021

Assegno sociale

La legge lo prevedeva solo in favore dei cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (oggi 67 anni) e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge.

Il beneficio è stato successivamente esteso agli stranieri non comunitari dapprima con il limite della titolarità di un permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), poi con il limite della titolarità della carta di soggiorno (art. 80 comma 19 L. 388/2000 nonché circolare INPS n. 82 del 21.04.2000). L’art. 20 comma 10 del D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008) ha poi introdotto il requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, fermo il requisito della residenza in Italia nel periodo in cui l’assegno viene percepito.

L’assegno è pari per il 2020 a euro 5.889,91 (o al doppio se il soggetto è coniugato) e viene corrisposto a condizione che eventuali altri redditi siano inferiori a detta soglia; in caso di presenza di altri redditi, viene corrisposta la differenza.

Per maggiori informazioni pag.54-55 Stranieri e Accesso alle Prestazioni Sociali e ai Servizi – ASGI