Assegno di natalità (cd. Bonus bebè) – art. 1, comma 125 Legge 23.12.14 n.190 – DPCM 27.2.15 per i nati fino al 31.12.2017 e art. 1, comma 248, L. 205/17 per i nati dopo il 31.12.2017
È previsto a favore delle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo dopo il 1° gennaio 2015. Per i nati fino al 31.12.2017, l’assegno viene corrisposto fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato; per i nati dopo il 31.12.2017 l’assegno viene corrisposto per un solo anno. Una novità del 2020 consiste nella abolizione del limite massimo di reddito: l’assegno spetta quindi a tutti, se pure in importo variabile in relazione all’indicatore ISEE, secondo i seguenti scaglioni:
• 1.920 euro annui (160 euro mensili) per il nucleo familiare con un ISEE inferiore a 7.000 €
• 1.440 euro annui (120 euro mensili) per il nucleo familiare con un ISEE tra i 7.000 e i 40.000 €
• 960 euro (80 euro mensili) per il nucleo familiare con un ISEE superiore a 40.000€
La domanda all’INPS deve essere presentata (da uno dei due genitori) entro 90 giorni dalla nascita o anche successivamente, ma in tal caso il diritto decorrerà dalla domanda e non dalla nascita.
Per maggiori informazioni, pag. 47: Stranieri e Accesso alle Prestazioni Sociali e ai Servizi – ASGI