Assegno di maternità dei comuni e Assegno di Maternità dello Stato per lavoratrici atipiche

Data ultima modifica: 22 Giugno 2026

Assegno di maternità di base o Assegno di maternità dei comuni

L’ assegno di maternità dei comuni è una prestazione assistenziale erogata in relazione alla nascita di ogni figlio o all’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. E’ da richiedere al Comune di residenza ed è pagato direttamente dall’INPS in presenza di specifici requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

L’assegno spetta alle donne che non lavorano e a quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità, ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno.

REQUISITI

  • Residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
  • Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea;
  • E’ riconosciuto anche alle cittadine non comunitarie che siano:
    • titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
    • in possesso di regolare permesso di soggiorno;
    • non aver superato il valore ISEE di riferimento per l’anno in corso;
    • il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’ Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

Per l’anno 2026, il valore ISEE per accedere al beneficio non deve superare 20.668,26 euro.

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.

Assegno di Maternità dello Stato per lavoratrici atipiche

L’Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS e compete alle donne lavoratrici che abbiano requisiti contributivi insufficienti per accedere alla indennità di maternità ordinaria (es. di lavoro atipico: il rapporto di collaborazione, lavoro a chiamata, ecc.).

REQUISITI

  • Residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
  • Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea;
  • E’ riconosciuto anche ai cittadini non comunitari che siano:
    • familiari titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea” (art. 10, d. lgs. 30/2007);
    • familiari titolari della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (art. 17, d. lgs. 30/2007);
    • titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
    • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Con la circolare n. 16 del 11/02/2026, l’INPS informa gli interessati che l’importo dell’Assegno di maternità, nella misura intera, è pari a 413,10 euro per 5 mensilità, pari a 2.065,50 euro complessivi.

Il valore ISEE per accedere al beneficio non deve superare 20.668,26 euro.

La verifica dei requisiti per l’accesso è molto complessa. La lavoratrice deve far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo tra 18 e 9 mesi antecedenti il parto, oppure 3 mesi di lavoro anche in periodi antecedenti, purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto.

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. Online alla sede INPS competente; tramite Patronato; o contattando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164.