Assegno di maternità di base e per lavoratrici atipiche Art.74-75 D.lgs. 151/2001

Data ultima modifica: 11 Maggio 2021

Assegno di maternità di base (cd. Assegno di maternità dei Comuni)

È una prestazione erogata in relazione alla nascita di ogni figlio o all’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. È erogata dall’INPS a seguito di domanda presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica dei requisiti.

Il beneficio è cumulabile con tutti gli altri trattamenti di famiglia, ma non è cumulabile con l’indennità di maternità per le lavoratrici dipendenti o autonome: qualora queste ultime siano percepite in un importo molto ridotto, (ad es. per le lavoratrici part time) spetta per la differenza.

L’importo dell’assegno e il limite massimo di reddito vengono fissati ogni anno dall’INPS; per l’anno 2020 il reddito massimo ISEE è € 17.416,66 e l’importo spettante è € 1.740,60 complessivi, non soggetti a tassazione (cfr. Circolare INPS n.31 del 25 febbraio 2020).

La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ ingresso in famiglia del minore. Non si tiene quindi conto del titolo di soggiorno del padre. Una volta presentata tempestivamente la domanda, il diritto si prescrive, secondo le diverse opinioni, in cinque o dieci anni.

Assegno di maternità per le lavoratrici atipiche (cd. assegno di maternità dello Stato)

È una prestazione concessa ed erogata direttamente dall’INPS e compete alle donne lavoratrici che abbiano requisiti contributivi insufficienti per accedere alla indennità di maternità ordinaria (cioè lavoratrici con lavori discontinui o a part time verticale ecc.)

La verifica dei requisiti per l’accesso è molto complessa. La lavoratrice deve far valere o tre mesi di contribuzione nel periodo tra 18 e 9 mesi antecedenti il parto, oppure tre mesi di lavoro anche in periodi antecedenti, purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto. In pratica è molto più agevole fare richiesta della indennità di maternità “comunale” di cui al punto precedente, anche se quella in esame è di importo leggermente superiore. L’importo per il 2020 è infatti fissato in € 2.132,39. La domanda deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita.

Per maggiori informazioni, pagg. 43-44-45: Stranieri e Accesso alle Prestazioni Sociali e ai Servizi – ASGI