Assegno al nucleo familiare (ANF): familiari all’estero
L’Assegno al Nucleo Familiare è stato istituito (in sostituzione dei precedente “assegno familiare”) dall’art. 2 L. 153/1988 e rappresenta un sostegno economico del lavoratore, del titolare di trattamento NASPI o del pensionato da lavoro dipendente, in relazione alla composizione del suo nucleo familiare (figli minori e coniuge; anche altri familiari, ma solo a condizione che siano in condizione di disabilità).
La legge non richiede che il familiare sia “a carico” o sia convivente, ma modula l’ANF in relazione al reddito complessivo del nucleo, indipendentemente dalla circostanza che i vari componenti del nucleo convivano o meno. L’INPS provvede al pagamento diretto degli assegni solo per lavoratori domestici e disoccupati che godono della NASPI, o in caso di insolvenza del datore di lavoro. Negli altri casi il pagamento avviene sempre tramite il datore di lavoro. Secondo diverse pronunce di Tribunali il pagamento diretto è dovuto anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato.
Per maggiori informazioni pag.51-52-53 Stranieri e Accesso alle Prestazioni Sociali e ai Servizi – ASGI